Metadieta Bia - UPGRADE da 25 a 50 test mese
PROMO Black Friday riservata ai Clienti con abbonamento da 25 test al mese.
UPGRADE all'abbonamento annuale da 50 test al mese IN PROMOZIONE: “I primi 3 mesi paghi € 50 + IVA al mese” invece di € 80 + IVA! RADDOPPIA I TEST DEL TUO ABBONAMENTO e risparmi € 90!
Pagamento puoi scegliere tra 2 modalità:
- in 12 rate con addebito su conto corrente da € 50 + IVA al mese (€ 61 IVA compresa) per i primi 3 mesi, poi € 80 + IVA al mese (€ 97,60 IVA compresa) per i mesi successivi. Prima rata a fine dicembre.
- in 3 rate da € 270 + IVA (€ 329,40 IVA compresa) con Bonifico - prima rata a fine Dicembre, seconda fine Gennaio e ultima fine Febbraio; oppure anche in un unico bonifico a fine Dicembre.
* L'upgrade a 50 test al mese va a sostituire l'abbonamento in corso a partire dalla prima data di rinnovo mensile utile. Con il nuovo abbonamento riceverà una nuova fattura a storno della precedente.
La promo è valida per il primo anno di abbonamento, per gli anni successivi il prezzo di rinnovo sarà pari a € 960 + IVA (12 mesi a € 80 + IVA).
CLAUSOLE STANDARD contratto di somministrazione in abbonamento e licenza d’uso Metadieta Bia
METEDA s.r.l. (“METEDA”), P. IVA 01713290441, con sede in Roma, via Antonio Bosio 2, e l’utente professionista della nutrizione (“Professionista” – congiuntamente a METEDA, “Parti”), inteso come colui che, concludendo la procedura di acquisto online dei prodotti e servizi selezionati, pattuiscono quanto segue.
1.OGGETTO
Con il presente documento METEDA e il Professionista stipulano le Clausole Speciali di un Contratto di somministrazione di prodotti e licenza d’uso di software come di seguito meglio descritti e nel complesso denominati Metadieta Bia e disciplinato dalle Condizioni Generali di Contratto:
a. Comodato d’uso gratuito di 1 Bioimpedenziometro, strumento medicale di classe IIa, comprensivo dei cavetti necessari per collegare gli elettrodi e di caricabatterie;
b. Vendita di elettrodi usa e getta di alta qualità (in buste da 100 elettrodi cad.): n. 1.200 elettrodi l’anno (12 buste) per il pacchetto da 25 test al mese, n. 2.400 elettrodi l’anno (24 buste) per il pacchetto da 50 test al mese, elettrodi illimitati l’anno per il pacchetto UNLIMITED con prima fornitura di n. 4.800 elettrodi (48 buste) e successive forniture inviate automaticamente al raggiungimento di soglie di scorta minima.
Per garantire una maggiore durabilità degli elettrodi, con una scadenza maggiormente dilazionata nel tempo, per tutti e tre i Pacchetti, è prevista la spedizione di una prima fornitura parziale di elettrodi, pari alla metà della fornitura annuale prevista, seguirà dopo qualche mese in automatico una seconda spedizione a completamento della precedente.
c. Concessione di una licenza d’uso di 1 Applicazione per dispositivi mobili:
- Compatibile con Smartphone o Tablet con Sistema operativo:
- Android versione 6.0 e successive
- iOS versione 10 e successive
- Connessione dati (WiFi e/o Rete cellulare);
- Connessione Bluetooth 4.0+;
d. Concessione di una licenza d’uso di 1 accesso al Portale internet dedicato;
e. Assistenza Metadieta Care dedicata al prodotto per tutta la durata del Contratto.
Il servizio Metadieta Bia viene contrattato tra le parti con la finalità di permettere al Professionista di compiere in modo facilitato la valutazione della composizione corporea, utilizzata nella valutazione dello stato nutrizionale e dei rischi per la salute associati ad anomalie della stessa.
La Versione Ambulatorio deve essere usata da parte del Professionista presso il proprio studio per compiere l’esame di bioimpedenza ai propri pazienti.
Elettrodi. L’immagine raffigurata e riportata sui materiali pubblicitari è puramente indicativa e ha il solo scopo di presentare il prodotto. METEDA si impegna a fornire ai propri Clienti elettrodi di alta qualità certificati e ad uso professionale.
2.DURATA DEL CONTRATTO
Il Contratto avrà durata di 12 mesi e si rinnoverà automaticamente per ulteriori 12 mesi alla scadenza, a meno di recesso da parte di una delle Parti, come indicato al punto 3.
3.RECESSO DAL CONTRATTO
Il Professionista ha la facoltà di recedere dal Contratto, e quindi disdire il rinnovo per l’anno successivo, mediante preavviso scritto da inviare almeno 30 giorni prima della data di rinnovo annuale automatico, inviando una comunicazione all’indirizzo metadieta@METEDA.it entro le ore 12:00 del trentesimo giorno.
METEDA provvederà a rispondere via mail al Professionista e qualora ricorrano le condizioni per esercitare tale diritto, comunicherà l’accettazione del recesso dal contratto e darà indicazioni al Professionista per provvedere alla spedizione del prodotto. Il sistema verrà disabilitato al termine del contratto, non sarà pertanto più utilizzabile.
Il Cliente si impegna a restituire il prodotto a sue spese, in perfette condizioni, completo di ogni sua parte entro 14 giorni dalla data di scadenza del contratto, seguendo le indicazioni che saranno riportare nella suddetta mail. In caso di mancata spedizione entro i termini sarà applicata una penale al Professionista pari a € 600 + IVA per il trattenimento del bene.
Resta inteso che, qualora il prodotto o alcuna delle parti, risultassero danneggiati, METEDA richiederà al Professionista quanto necessario per la riparazione.
METEDA si impegna a fornire, su richiesta del Cliente, un export dei risultati (resistenza, reattanza) dei test effettuati durante il contratto di abbonamento. La richiesta deve essere effettuata dal Cliente scrivendo una mail all’indirizzo metadieta@METEDA.it una volta che il contratto di abbonamento avrà avuto termine e non oltre due mesi dalla scadenza.
Oltre ai motivi indicati nelle Condizioni Generali di Contratto, in caso di mancato adempimento da parte del Professionista di una sola delle presenti Clausole Speciali, ovvero qualora METEDA dovesse riscontrare che il servizio è utilizzato dal Professionista in modalità difforme da quella oggetto del Contratto, METEDA potrà recedere dal contratto mediante invio di una comunicazione al Professionista, senza per questo pregiudicare l’eventuale diritto al risarcimento di danni patiti. METEDA si riserva inoltre il diritto di recedere il Contratto qualora, a proprio giudizio, il numero di strumenti medicali di cui il Professionista ha chiesto la sostituzione per qualsivoglia ragione nel corso del Contratto, sia troppo elevato.
4.SERVIZIO DI ASSISTENZA Metadieta Care
Unitamente alla licenza, METEDA s.r.l. fornisce, per la durata del Contratto un Servizio di Supporto Tecnico-Funzionale e Formativo al Professionista, che viene erogato telefonicamente attraverso il numero telefonico 0735-783021 o in alternativa il numero verde gratuito 800 161622, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00. oppure via mail all’indirizzo: assistenza@METEDA.it e/o metadieta@METEDA.it
Nel Servizio di Assistenza Metadieta Care sono ricompresi:
un numero illimitato di chiamate al nostro Help Desk, per supporto di tipo tecnico-funzionale operativo e formativo.
l’opportunità di partecipare ai webinar relativi all’utilizzo del software e/o ai corsi tenuti nelle maggiori città italiane;
la sostituzione/reintegro dello strumento medicale in caso di difetto, rottura, smarrimento/furto (dietro presentazione di denuncia).
N.B.: Il supporto formativo viene erogato solo su appuntamento precedentemente concordato con un nostro operatore, e prevede formazione gratuita, espletata tramite dimostrazioni telefoniche e online. Gli strumenti medicali denunciati come difettosi, rotti, smarriti o rubati dal Professionista saranno immediatamente disattivati da METEDA.
5.INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RESO
Il Professionista ha il diritto di effettuare il reso del prodotto entro 10 giorni dalla data di ricezione del pacco contenente Metadieta BIA, inviando una mail con tale richiesta all’indirizzo metadieta@meteda.it, da inviare entro le ore 12:00 del decimo giorno.
METEDA provvederà a rispondere via mail al Professionista e qualora ricorrano le condizioni per esercitare tale diritto, comunicherà l’accettazione del reso e darà indicazioni al Professionista per provvedere alla spedizione del prodotto. Il sistema verrà disabilitato, non sarà pertanto più possibile accedere ai dati dei test effettuati. Il Cliente si impegna a restituire il prodotto a sue spese, in perfette condizioni, completo degli accessori e degli elettrodi, entro 14 giorni dalla data di comunicazione di reso, seguendo le indicazioni che saranno riportare nella suddetta mail. In caso di mancata spedizione entro i termini sarà applicata una penale al Professionista pari a € 600 + IVA per il trattenimento del bene.
METEDA provvederà ad emettere ed inviare via mail al Professionista la relativa nota di credito a storno totale della fattura precedentemente emessa e provvederà al rimborso di eventuali pagamenti effettuati dal Professionista.
Resta inteso che, qualora il prodotto o alcuna delle parti, risultassero danneggiati, METEDA richiederà al Professionista quanto necessario per la riparazione.
6.FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia sui i termini del presente contratto o sulla sua applicazione, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma facendo applicazione della sola legge Italiana.
Atto di Nomina a Responsabile Esterno per il Trattamento dei dati personali - adempimenti correlati ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 e s.m.i.
Premesso che:
- con contratto di acquisto sottoscritto online sul sito https://www.metadieta.it/ordina-il-tuo-prodotto/ (di seguito “Contratto”) METEDA srl (di seguito, convenzionalmente, il “Provider” o il “Responsabile”), si è impegnata a fornire al Professionista acquirente, (di seguito il “Titolare”), i servizi oggetto del Contratto, con il correlato trattamento di Dati Personali e Identificativi degli Interessati;
- il Trattamento dei Dati Personali e Identificativi riguarderà dati di cui si rende necessario il trattamento da parte del Responsabile in esecuzione del Contratto;
- le Parti dichiarano di agire in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ed alle altre norme applicabili in materia di protezione dei dati personali (di seguito “GDPR” o “Regolamento”);
- le stesse dichiarano, altresì, di agire nel rispetto del D.lgs. 196/03 e s.m.i.
- il Titolare ha individuato il Responsabile quale soggetto dotato dell’esperienza, dell’affidabilità e delle capacità necessarie per espletare la funzione di Responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento;
- il Responsabile dichiara e garantisce, sin d’ora, di godere di competenza e conoscenze tecniche in relazione alle finalità e modalità del trattamento, alle misure di sicurezza da adottare a garanzia della riservatezza, completezza ed integrità dei dati trattati nonché di un livello di sicurezza adeguato al rischio;
- il Contratto di cui al punto i. che precede si intende qui integralmente richiamato, a valersi quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
- il presente Atto di Nomina annulla e sostituisce ogni altro atto e/o accordo, scritto e/o orale, intercorso tra le Parti precedentemente in relazione alla nomina di responsabile esterno del trattamento.
Tutto ciò premesso ed in sostituzione di ogni precedente atto, la Società, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il presente Atto
DESIGNA E NOMINA
ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, il Provider, quale RESPONSABILE ESTERNO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI in esecuzione del Contratto, mediante sistemi manuali, informatici e telematici. Il Provider, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara espressamente di accettare la designazione e di conoscere gli obblighi che, per l’effetto, si impegna ad assumere in relazione a quanto prescritto dal Regolamento, dal Codice, dal Contratto, dall’Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali, da ogni normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e dal presente Atto di Nomina, disciplinato dai seguenti termini e condizioni.
- PREMESSE E ALLEGATI
- Le premesse e gli allegati formano parte integrante ed essenziale del presente Atto di Nomina, e ne costituiscono i termini esclusivi di riferimento per la definizione ed interpretazione dei rispettivi obblighi.
- OGGETTO
- DURATA
- OBBLIGHI E GARANZIE DEL RESPONSABILE
- ARCHIVI NON INFORMATIZZATI
- REGISTRO DEI TRATTAMENTI.
- DATA PROTECTION OFFICER
- TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO
- OBBLIGO DI COOPERAZIONE E ISTANZE DEGLI INTERESSATI
- MANLEVA ED INDENNIZZO
- ISTRUZIONI E REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
- PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
- OBBLIGHI E POTERI DEL TITOLARE
- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
- CORRISPETTIVO
- OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
- CODICE ETICO E CODICI DI CONDOTTA
- COMUNICAZIONI
- LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.
- DISPOSIZIONI FINALI.
2.1 Ai sensi del presente Atto di Nomina, il Responsabile s’impegna ad effettuare le seguenti operazioni di Trattamento dei Dati Personali per conto del Titolare, in conformità alla normativa applicabile e, in particolare, ai sensi del Regolamento, secondo i termini e le condizioni nel seguito previste:
il trattamento dei dati personali comuni, giudiziari e particolari (in seguito, anche “dati personali” o “dati”) a lui comunicati o dallo stesso acquisiti o, comunque, resi conoscibili dal Titolare nell’adempiere al Contratto/Mandato, avverrà sia (i) con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati che (ii) in maniera analogica.
2.2 Resta inteso tra le Parti che il Responsabile non potrà effettuare trattamenti diversi da quelli necessari per lo svolgimento e l’esecuzione del Contratto e per il perseguimento delle finalità elencate al precedente articolo 3.1 del presente Atto di Nomina (nel seguito, le “Finalità”). A tal proposito, al Responsabile è posto assoluto divieto, laddove questo esuli dal contesto del Contratto di estrarre copie, parziali o totali, su supporto cartaceo o magnetico, dei Dati Personali e delle banche dati in cui sono organizzati. È posto, altresì, il divieto di elaborare, modificare, adattare e tradurre i dati contenuti nelle banche dati con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma, nonché di estrarli e reimpiegarli, se non per lo svolgimento delle attività commissionate. Il Responsabile, infine, non potrà utilizzare tali dati per proprie finalità, né cederli in uso, a qualsiasi titolo e su qualsiasi supporto, a terzi.
3.1 Il presente Atto di Nomina sarà efficace a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, ed avrà durata sino al termine - naturale, prorogato o anticipato - delle attività di Trattamento dei Dati Personali affidate ai sensi del Contratto, come definito alla Premessa i). Resta inteso che, al termine di tali attività, il presente Atto di Nomina non produrrà più alcun effetto ed il Responsabile dovrà cessare qualsiasi operazione di Trattamento di Dati Personali per conto del Titolare.
4.1 Ai sensi del presente Atto di Nomina, il Responsabile s’impegna a rispettare le seguenti disposizioni nell’esecuzione delle operazioni di Trattamento dei Dati Personali e Identificativi affidati. In particolare, il Responsabile garantisce:
(a)di svolgere ogni operazione necessaria per assicurare il rispetto delle disposizioni stabilite dal Regolamento e dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali;
(b)che i Trattamenti di Dati Personali effettuati per conto del Titolare saranno eseguiti con garanzie sufficienti attraverso l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate alle Finalità, in modo tale che ciascun Trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’Interessato. Il Responsabile s’impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza richieste ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento, nonché dalle ulteriori norme di legge applicabili. In particolare:
i.garantire, laddove opportuno e/o richiesto, la pseudonimizzazione e cifratura dei Dati Personali;
ii.garantire la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di Trattamento;
iii.ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei Dati Personali e Identificativi in caso di incidente fisico o tecnico;
iv.testare e valutare regolarmente le misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire un elevato standard di sicurezza del Trattamento;
v.aderire a codici di condotta (se esistenti e pertinenti) ed ottenere certificazioni da enti approvati, qualora disponibili, al fine di dimostrare la conformità ai requisiti previsti dal Regolamento;
(c)di eseguire i Trattamenti dei Dati Personali attenendosi rigorosamente a tutte le istruzioni di cui al presente Atto di Nomina, nonché alle eventuali ulteriori istruzioni di volta in volta impartite per iscritto dal Titolare;
(d)di eseguire direttamente, attraverso la propria struttura organizzativa, tutte le operazioni di Trattamento commissionate. Qualora esigenze tecniche, di specializzazione o di rispetto della tempistica concordata o di qualità del servizio rendano necessario l’intervento di soggetti terzi per lo svolgimento di operazioni di Trattamento di Dati Personali, il Responsabile, previa autorizzazione scritta del Titolare, potrà avvalersi di soggetti terzi, nominandoli a sua volta sub-responsabili del trattamento;
(e)di eseguire le operazioni di Trattamento dei Dati Personali nel rispetto di quanto disposto nel presente Atto di Nomina, in piena autonomia gestionale, anche sotto il profilo economico. Resta inteso che il Titolare non sarà tenuto a contribuire né a rimborsare le eventuali spese che il Responsabile dovrà sostenere al fine di adempiere alle disposizioni del presente Atto di Nomina e del Regolamento;
(f)di osservare la massima riservatezza e segretezza professionale sui Dati Personali di cui sia venuto a conoscenza nell’ambito della propria qualità di Responsabile del trattamento. Il Responsabile s’impegna, sin d’ora, a rispettare tale regola di condotta anche dopo il periodo di validità del presente Atto di Nomina;
(g)di osservare il divieto di comunicazione e di diffusione dei Dati Personali trattati; il Responsabile garantisce, inoltre, che gli Incaricati da lui eventualmente autorizzati al Trattamento s’impegnino alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza con riguardo a tali Dati Personali.
5.1 Con riferimento ai trattamenti effettuati per mezzo di archivi non informatizzati, il Responsabile dovrà:
(a)adeguare alle esigenze di sicurezza e riservatezza (ad esempio, predisposizione di lettori di badge per il controllo degli accessi) i locali che ospitano gli archivi contenenti i dati trattati;
(b)assicurare che, laddove necessario, i documenti interessati vengano custoditi in armadi con chiusura a chiave;
(c)organizzare gli archivi provvedendo a separare le informazioni secondo le reali necessità di trattamento ed utilizzo dei vari Incaricati eventualmente nominati;
(d)istituire, laddove necessario, un registro ove lasciare traccia di ogni accesso ai locali ed ai documenti degli Incaricati qualora ciò avvenga al di fuori dell’orario di lavoro;
(e)munire gli uffici in argomento di machine distruggi documenti per l’eliminazione di carteggio obsoleto;
(f)conservare i Dati Personali, Particolari e Giudiziari - se trattati - in archivi separati e protetti da specifiche misure (quali codici di accesso, chiavi in possesso dei soli Incaricati legittimati al trattamento, ecc.).
6.1 Il Responsabile s’impegna a tenere un registro in forma scritta, anche in formato elettronico, di tutte le attività di Trattamento svolte per conto del Titolare, in conformità con le disposizioni di cui all’articolo 30, paragrafo 2 del Regolamento. Il Responsabile s’impegna inoltre a fornire tempestivamente, su richiesta del Titolare, un estratto, integrale o parziale, di tale registro.
6.2 In tale registro il Responsabile dovrà inserire le seguenti informazioni:
-la propria denominazione e dati di contatto;
-la denominazione e i dati di contatto della Società per conto del quale agisce in qualità di Responsabile;
-i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati, se nominato (in seguito, “Data Protection Officer”);
-la descrizione delle misure adottate di cui all’art. 5.1(b);
-le categorie di trattamenti effettuati per conto del Titolare.
6.3 Il Responsabile si obbliga, su richiesta, a mettere detto registro a disposizione del Titolare e/o dell’Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.
6.4 Il Responsabile si impegna a trasmettere al Titolare - entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta - l’analisi dei rischi effettuata dallo stesso in merito ai trattamenti di cui all’art. 3.1.
7.1Il Responsabile si impegna a fornire al Titolare tutti i riferimenti e copia dell’atto di nomina del Responsabile della Protezione dei Dati in conformità con le disposizioni di cui agli articoli da 37 a 39 del Regolamento (in seguito “Data Protection Officer”).
8.1 Il Responsabile si impegna a trattare i Dati Personali soltanto previe istruzioni documentati del Titolare, anche in caso di trasferimento degli stessi verso un paese extra-UE o un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile. In tal caso, il Responsabile sarà tenuto ad informare il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del Trattamento, salvo che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.
9.1 Il Responsabile si impegna a collaborare con il Titolare nel rispondere alle richieste dell’Autorità Garante in materia, in caso di effettuazione di controlli ed accertamenti, nonché a contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile è tenuto ad informare immediatamente il Titolare qualora ritenga che un’istruzione violi il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei Dati Personali.
9.2 Il Responsabile s’impegna ad informare tempestivamente il Titolare di tutto quanto sia rilevante ai fini di una corretta gestione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali.
9.3 Il Responsabile si impegna a collaborare con il Titolare, con misure tecniche e organizzative adeguate, nella gestione dei rapporti con l’Interessato che avanzi istanze derivanti dall’esercizio dei diritti di cui al Capo III del Regolamento. In particolare, il Responsabile dovrà:
a)informare tempestivamente, e comunque entro e non oltre ventiquattro (24) ore dalla ricezione, il Titolare mediante comunicazione scritta ai sensi dell’art. 21, allegando alla stessa copia della richiesta inviata dall’Interessato;
b)cooperare, se necessario, con il Data Protection Officer del Titolare e/o con le funzioni aziendali del medesimo, deputate alle relazioni con gli Interessati;
c)al fine di ottemperare ad eventuali richieste di portabilità dei dati da parte degli Interessati, il Responsabile s’impegna a porre in essere ed utilizzare strumenti tecnologici adeguati alla trasmissione dei Dati Personali e Identificativi in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, nonché a rispettare a quanto previsto dal WP29 con le Linee Guida n. 242 del 5 aprile 2017.
10.1 Il Responsabile s’impegna a tenere indenne e manlevare il Titolare da qualsiasi violazione relativa al Trattamento dei Dati Personali, direttamente o indirettamente imputabile al Responsabile e/o a soggetti terzi designati dal Responsabile.
10.2 Il Responsabile s’impegna - altresì - a tenere indenne e manlevare il Titolare relativamente a qualsiasi danno, pregiudizio, gravame, onere, spesa, costo o sanzione dovesse essere patito da quest’ultimo a seguito di qualsiasi tipo di violazione, direttamente o indirettamente imputabile al Responsabile e/o a soggetti terzi allo stesso riferibili, del presente Atto di Nomina, della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e/o dei provvedimenti del Garante Privacy e/o di altre pubbliche autorità.
11.1 Ai sensi del presente Atto, il Responsabile s’impegna a rispettare le seguenti istruzioni e regole di comportamento nell’esecuzione delle operazioni di Trattamento affidate:
(a)procedure interne del Titolare, adottate per il Trattamento dei Dati Personali;
(b)individuazione delle Persone Autorizzate al Trattamento e/o degli Incaricati e formalizzazione del relativo atto di nomina, corredato da adeguate istruzioni, con particolare riguardo alle misure di sicurezza, vigilando sul loro operato e sulla corretta applicazione delle istruzioni impartite e prescrivendo che le stesse abbiano accesso ai soli Dati Personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati.
12.1 Il Responsabile garantisce sin d’ora che, al momento della cessazione di ciascuna operazione di Trattamento, per qualsiasi causa, e comunque entro e non oltre la data di scadenza del presente Atto di Nomina, provvederà a cancellare o restituire al Titolare, a discrezione e su indicazione del Titolare medesimo, tutti i Dati Personali trattati, nonché a cancellare le copie esistenti degli stessi, secondo i termini indicati nel precedente articolo 3.1 del presente Atto, salvo che non sia previsto un ulteriore periodo di tempo per la conservazione dei Dati Personali da una norma di diritto internazionale, dell’Unione Europea o nazionale. A tal proposito, il Responsabile s’impegna a fornire una dichiarazione scritta di avvenuta cancellazione dei Dati Personali e/o di restituzione con avvenuta cancellazione di tutte le copie esistenti dei Dati Personali e Identificativi entro e non oltre sette (7) giorni dalla perdita della qualità.
13.1 Nell’esecuzione delle attività di cui al Contratto il Titolare s’impegna a rispettare il Regolamento e la disciplina applicabile riguardante la protezione dei dati personali.
13.2 Il Titolare potrà svolgere, direttamente e/o indirettamente, attività di controllo e di vigilanza, anche per mezzo di verifiche periodiche, in merito al rispetto degli obblighi e delle istruzioni previste in capo al Responsabile e/o eventuali Sub-responsabili, come nel seguito definiti ai sensi del presente Atto di Nomina, ai sensi dell’art. 28, lett. h) del Regolamento.
14.1 Il presente Atto di Nomina potrà essere risolto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento dei danni, mediante comunicazione scritta con raccomandata a/r o pec, dal Titolare, qualora il Responsabile si renda inadempiente anche ad uno solo degli obblighi previsti dagli articoli 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 20 della presente Nomina.
14.2 La risoluzione opererà ipso jure al momento del ricevimento della comunicazione contenente la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva, fatto salvo il risarcimento dei danni.
15.1 Resta intesto tra le Parti che il corrispettivo per lo svolgimento delle funzioni di responsabile del trattamento da parte del Responsabile ai sensi del presente Atto di Nomina si intende ricompreso nell’importo che il Titolare è tenuto a corrispondere in favore del Responsabile, secondo i termini e le condizioni previste dal Contratto di cui alla premessa i). Pertanto, il Responsabile prende atto e riconosce che nessun compenso ulteriore è dovuto per la preposizione alla funzione di responsabile esterno del trattamento ai sensi della presente nomina.
16.1 Le Parti s’impegnano reciprocamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori, a rispettare e a far rispettare il vincolo di segretezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie, in qualunque forma fornite, che siano ritenute riservate e non finalizzate alla pubblica diffusione.
16.2 Allo scopo indicato al paragrafo precedente, le Parti adotteranno tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo di informazioni ritenute riservate.
16.3 Qualora la diffusione presso terzi di informazioni ritenute riservate sia stata causata da atti o fatti direttamente imputabili ad una delle Parti, il responsabile sarà tenuto a risarcire all'altra Parte gli eventuali danni connessi alla violazione dell'obbligo di riservatezza.
16.4 Il vincolo di riservatezza di cui al presente articolo continuerà ad avere valore anche dopo la cessazione della presente, per qualsiasi causa.
17.1 Fermo restando quanto previsto dal Contratto, le Parti dichiarano e garantiscono che le attività di cui al presente Atto di Nomina verranno eseguite nel rispetto dei codici di condotta eventualmente adottati dal Titolare ai sensi dell’art. 40 del Regolamento (nel seguito, i “Codici di Condotta”), fermo restando che l’osservanza di tali documenti costituisce parte integrante ed essenziale delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente Atto.
17.2 Eventuali violazioni da parte del Responsabile dei Codici di Condotta, di tempo in tempo applicabili, potranno pertanto determinare, nei casi più gravi, la risoluzione della presente Nomina ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dal Titolare.
17.3 Ai fini dell’interpretazione del presente Atto si farà riferimento alla legge italiana ed ai principi di correttezza, lealtà e diligenza contenuti nei Codici di Condotta.
18.1 Tutte le comunicazioni tra le Parti, per potersi dire valide ed efficaci, dovranno rivestire la forma scritta ed essere inviate a mezzo lettera raccomandata a/r anticipata via e-mail, ovvero a mezzo pec, ai seguenti indirizzi:
Per il Responsabile esterno:
METEDA srl, Via A. Bosio 2 (00161) Roma - e-mail privacy@meteda.it - pec: METEDAsrl@legpec.it;
Per il Titolare:
Professionista Si rinvia ai dati anagrafici riportati nella conferma d’ordine
ovvero presso il diverso recapito che ciascuna delle Parti avrà comunicato all’altra in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi sopra indicati - ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro - le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine inerente al presente Atto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.
19.1 Ogni aspetto del presente Atto non espressamente regolato si intende disciplinato dalle norme vigenti in Italia.
19.2 Le Parti si impegnano a dirimere bonariamente e con spirito collaborativo eventuali controversie che dovessero sorgere durante l’esecuzione del presente Atto.
19.3 Nel caso, puramente eventuale, che dovessero sorgere controversie per le quali le Parti non riescano a concordare fra loro una soluzione, queste ultime si riferiranno quale foro esclusivamente competente - per ogni controversia in ordine al presente atto - a quello di Roma, con espressa rinuncia ad ogni altro foro previsto dalla legge.
20.1 La tolleranza di una delle Parti verso l'inadempimento dell'altra Parte ad una qualsiasi delle disposizioni del presente Atto non potrà costituire o essere interpretata come tolleranza a successivi inadempimenti contrattuali ascrivibili alla Parte medesima.
20.2 Qualora una delle clausole che precedono dovesse essere dichiarata nulla o inefficace, l’Atto continuerà ad avere piena e completa efficacia, fatta eccezione per detta clausola. Le Parti negozieranno in buona fede una o più clausole sostitutive di quella nulla o inefficace, al fine di rispecchiare il più possibile la loro originaria volontà.
20.3 Le Parti riconoscono che tutte le clausole oggetto del presente Atto di Nomina sono state oggetto di privata trattativa, pertanto non trovano applicazione gli articoli 1341 e ss. del codice civile.